Art. 13 Ambito di applicazione 1. I principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonche' le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o piu' lavoratori ai sensi dell'articolo 1. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto. 3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.
Note all'art. 13: - La legge 21 marzo 1983, n. 149 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1983, n. 122, S.O.