Art. 13 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. I  principi  dell'assistenza  e  del  riconoscimento  reciproci,
nonche' le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano
all'esecuzione   transnazionale   delle    sanzioni    amministrative
pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o piu' lavoratori
ai sensi dell'articolo 1. 
  2. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie,  inclusi  gli  interessi,  le  spese   ed
eventuali  somme   accessorie   irrogate   o   confermate   in   sede
amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza  delle
disposizioni del presente decreto. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le  disposizioni
del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21
marzo 1983, n. 149, sulla  notifica  e  l'ottenimento  all'estero  di
documenti, informazioni e prove in materia amministrativa. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  La  legge  21  marzo  1983,  n.  149  (Ratifica   ed
          esecuzione  delle  convenzioni  europee  sulla  notifica  e
          l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove
          in   materia   amministrativa,   adottate   a   Strasburgo,
          rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15  marzo  1978)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  maggio  1983,  n.
          122, S.O.