Art. 14 Competenza 1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro. 2. La richiesta e' trasmessa all'autorita' competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta e' trasmessa all'autorita' competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.