Art. 14 
 
                             Competenza 
 
  1.  La  competenza  a  trasmettere  la  richiesta  di  notifica  di
provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di  recupero
di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  spetta  all'Ispettorato
nazionale del lavoro. 
  2. La richiesta e' trasmessa all'autorita' competente  dello  Stato
membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio  o,  se
persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di
recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di  beni
nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta e' trasmessa
all'autorita' competente dello Stato nel quale la persona dispone  di
beni o di un reddito.