Art. 15 
 
                   Condizioni per la trasmissione 
 
  1. La richiesta di notifica di  un  provvedimento  che  irroga  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e  di  ogni   altro   documento
pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei
seguenti presupposti: 
    a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero
applicando le disposizioni e le procedure  previste  dall'ordinamento
interno; 
    b) quando il provvedimento amministrativo o  giudiziario  non  e'
soggetto a impugnazione. 
  2.  La  richiesta  di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  ai   sensi
dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi: 
    a) le generalita', la residenza o il domicilio  del  destinatario
ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla  sua
identificazione; 
    b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze  della
violazione e la disciplina applicabile; 
    c) l'indicazione delle disposizioni che  consentono  l'esecuzione
secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o  documento,
anche di natura giudiziaria, concernente la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e le eventuali impugnazioni; 
    d)  i  dati  identificativi   dell'autorita'   amministrativa   o
giudiziaria  competente  al  gravame  sulla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  e,  se  diversa,  dell'autorita'  competente  a   fornire
ulteriori  informazioni  sulla  sanzione  o  sulle  possibilita'   di
impugnazione. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresi': 
    a) nel caso di richiesta di notifica di  un  provvedimento  o  di
altro documento pertinente, lo scopo  della  notifica  e  il  termine
entro il quale deve essere eseguita; 
    b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la  sentenza
o il provvedimento e' divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito
di una decisione non piu' soggetta a  impugnazione,  una  descrizione
della  natura  e   dell'ammontare   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria,   con   l'indicazione   dello   stato   della   procedura
sanzionatoria nonche' delle modalita' della notifica al  trasgressore
e all'obbligato in solido.