Art. 15 Condizioni per la trasmissione 1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti: a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno; b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non e' soggetto a impugnazione. 2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa ai sensi dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi: a) le generalita', la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione; b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile; c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni; d) i dati identificativi dell'autorita' amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorita' competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilita' di impugnazione. 3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresi': a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita; b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento e' divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non piu' soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonche' delle modalita' della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.