Art. 16 
 
                     Trasmissione ad altri Stati 
 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro  provvede  alla  trasmissione
del  provvedimento  amministrativo  o  giudiziario,  unitamente  alla
documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo  7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25  ottobre  2012,
tramite IMI all'autorita' competente dell'altro Stato membro. 
  2. Quando ai fini del recupero nei  confronti  del  trasgressore  e
dell'obbligato in solido sussiste la competenza  delle  autorita'  di
Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione  e'  trasmesso
all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta. 
  3. Se  il  provvedimento  da  eseguire  e'  impugnato  dall'impresa
destinataria, l'Ispettorato nazionale del  lavoro  ne  informa  senza
indugio l'autorita' dell'altro Stato membro. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti  al  regolamento  (CE)  25  ottobre
          2012, n. 1024/2012 si veda nelle note alle premesse.