Art. 17 Effetti del riconoscimento 1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non e' tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorita' adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie. 2. L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando: a) l'autorita' adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale; b) l'autorita' adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 20. 3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne da' comunicazione all'autorita' adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.