Art. 17 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non  e'  tenuto  all'adozione
dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando  l'autorita'  adita
comunica di avere dato  seguito  alla  richiesta  di  recupero  delle
sanzioni amministrative pecuniarie. 
  2.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  procede   all'esecuzione
quando: 
    a) l'autorita' adita comunica la  mancata  esecuzione,  totale  o
parziale; 
    b) l'autorita' adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi
di cui all'articolo 20. 
  3. Se il trasgressore  prova  di  avere  provveduto  al  pagamento,
totale  o  parziale,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  ne   da'
comunicazione all'autorita' adita,  anche  ai  fini  della  deduzione
dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.