Art. 19 Richiesta di recupero della sanzione 1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale e' stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmissione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire. 2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorita' richiedente. 3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita' adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.