Art. 19 
 
                Richiesta di recupero della sanzione 
 
  1. La competenza a decidere sulla  richiesta  di  recupero  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di  appello  nel
cui distretto risiede la persona nei confronti della quale  e'  stata
irrogata la sanzione e dispone  di  beni  o  di  un  reddito,  ovvero
risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona  giuridica,  ha  la
propria sede legale al momento della trasmissione dallo Stato  membro
del provvedimento da eseguire. 
  2. Quando la Corte  di  appello  rileva  la  propria  incompetenza,
provvede con ordinanza disponendo la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite
l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorita' richiedente. 
  3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato
secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita' adita
ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato
richiedente.