Art. 20 
 
                          Motivi di rigetto 
 
  1. La Corte d'appello  non  e'  tenuta  a  dare  esecuzione  a  una
richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non  contiene  le
informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' incompleta o non
corrisponde manifestamente alla relativa decisione. 
  2. La Corte d'appello puo'  rifiutare  di  dare  esecuzione  a  una
richiesta di recupero nei seguenti casi: 
    a) le spese  e  le  risorse  necessarie  per  il  recupero  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  a  seguito   di   accertamento
effettuato dall'autorita' adita,  risultano  sproporzionate  rispetto
all'importo da recuperare; 
    b)  la  sanzione  pecuniaria  e'   inferiore   a   350   euro   o
all'equivalente di tale importo; 
    c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle  liberta'
fondamentali dei trasgressori e dei principi  giuridici  fondamentali
loro applicabili, previsti dalla Costituzione.