Art. 21 Procedimento e decisione di riconoscimento 1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 15 il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni. 2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della Corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorita' richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione. 3. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 4. Avverso la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui e' stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non puo' avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, e' informata senza indugio l'autorita' richiedente. 5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. 6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa all'autorita' richiedente. 7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 8. La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa all'autorita' richiedente. 9. L'Autorita' giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorita' richiedente gli eventuali motivi di rigetto. 10. Se il riconoscimento e' negato perche' la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, l'autorita' giudiziaria adita provvede secondo le modalita' indicate nel comma 9.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 127. (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012, si veda nelle note alle premesse.