Art. 21 
 
             Procedimento e decisione di riconoscimento 
 
  1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia,  la  procura  generale
presso la Corte di appello riceve da un altro Stato  membro,  tramite
l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  la  richiesta   di   recupero
corredata dal provvedimento che  irroga  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria, contenente le informazioni  di  cui  all'articolo  15  il
procuratore generale presso la Corte di appello competente  ai  sensi
dell'articolo 19,  fa  richiesta  di  riconoscimento  alla  Corte  di
appello che provvede alla  notifica  della  richiesta  al  datore  di
lavoro entro il termine di trenta giorni. 
  2. Il procedimento davanti alla  Corte  di  appello  si  svolge  in
camera di consiglio,  nelle  forme  previste  dall'articolo  127  del
codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente  del
collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di
lavoro e alle altre parti  interessate,  almeno  dieci  giorni  prima
della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico
ministero. La Corte di appello  decide  entro  il  termine  di  venti
giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa  ai  sensi
del  comma  1.  Ove,  per  circostanze  eccezionali,   valutate   dal
Presidente della Corte di appello, sia  impossibile  rispettare  tale
termine, si provvede ad informare  l'autorita'  richiedente  entro  i
successivi quindici  giorni  al  fine  di  ottenere  una  proroga  di
ulteriori trenta giorni per l'esecuzione. 
  3. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento,  la  Corte
di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 
  4.  Avverso  la  decisione  emessa  dalla  Corte  di   appello   il
procuratore generale, la persona cui e' stata irrogata la sanzione  e
il  suo  difensore  possono  proporre  ricorso  per  cassazione   per
violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica
dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso,  che
non puo' avere  ad  oggetto  le  ragioni  poste  a  fondamento  della
decisione sulle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  e'  informata
senza indugio l'autorita' richiedente. 
  5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. 
  6.  La  Corte  di  cassazione  decide  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del
codice di procedura penale.  Copia  del  provvedimento  e'  trasmessa
all'autorita' richiedente. 
  7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione,  il  termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 
  8. La decisione divenuta irrevocabile e'  immediatamente  trasmessa
all'autorita' richiedente. 
  9. L'Autorita' giudiziaria adita  comunica,  nelle  forme  previste
dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  1024/2012  del
25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorita' richiedente gli  eventuali
motivi di rigetto. 
  10. Se il riconoscimento e' negato perche' la richiesta di recupero
di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in  un
altro  Stato,  l'autorita'  giudiziaria  adita  provvede  secondo  le
modalita' indicate nel comma 9. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              «Art. 127. (Procedimento in camera di consiglio). -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  25
          ottobre  2012,  n.  1024/2012,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.