Art. 23 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1. Quando la  Corte  di  appello  provvede  al  riconoscimento  del
provvedimento che  irroga  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
l'esecuzione e' disciplinata secondo la legge italiana. 
  2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento. 
  3. Qualora il  trasgressore  fornisca  la  prova  di  un  pagamento
parziale gli importi riscossi sono dedotti  dall'importo  complessivo
oggetto di esecuzione in Italia. Nel  caso  in  cui  il  trasgressore
dimostri   l'integrale   pagamento   della   sanzione,    l'autorita'
giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorita'
richiedente. 
  4. Le somme recuperate a seguito  dell'esecuzione  della  decisione
sulle  sanzioni  pecuniarie  spettano  allo  Stato  italiano  e  sono
riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni  espresse
in valuta diversa, sono convertite in euro, al  tasso  di  cambio  in
vigore alla data in cui esse sono state inflitte.