Art. 24 
 
                          Somme recuperate 
 
  1. Le somme recuperate in relazione  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di cui  al  presente  capo  spettano  al  Ministero  della
giustizia. 
  2. L'autorita' adita recupera le  somme  dovute  nella  valuta  del
proprio Stato secondo le procedure previste.