Art. 25 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' previste
dal presente decreto sono svolte  dalle  amministrazioni  interessate
nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente.