Art. 8 
 
                     Cooperazione amministrativa 
 
  1. Al fine di realizzare un'efficace  cooperazione  amministrativa,
l'Ispettorato nazionale  del  lavoro  risponde  tempestivamente  alle
motivate richieste di informazione  delle  autorita'  richiedenti  ed
esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini  sui  casi
di inadempienza o violazione della normativa applicabile al  distacco
dei lavoratori. 
  2. Le richieste  comprendono  anche  le  informazioni  relative  al
possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di
un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono
includere l'invio di documenti  e  informazioni  circa  la  legalita'
dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi. 
  3. Al fine di consentire all'autorita' competente  di  fornire  una
risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2,  i  destinatari  della
prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all'Ispettorato
nazionale del lavoro le informazioni necessarie. 
  4. Lo scambio delle informazioni  avviene  tramite  il  sistema  di
informazione  del  mercato  interno,  di  seguito  IMI,  o  per   via
telematica nel rispetto dei seguenti termini: 
    a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione  della
richiesta nei  casi  urgenti,  che  richiedano  la  consultazione  di
registri. Le ragioni di urgenza  sono  espressamente  indicate  nella
richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla; 
    b) entro  il  termine  di  venticinque  giorni  lavorativi  dalla
ricezione della richiesta in tutti gli altri casi. 
  5. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' applicare gli accordi  e
le intese bilaterali relativi  alla  cooperazione  amministrativa  al
fine  di  accertare  e  monitorare  le  condizioni   applicabili   ai
lavoratori  distaccati,  fermo  restando   l'utilizzo,   per   quanto
possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni. 
  6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficolta' a rispondere alla
richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli  e  le  ispezioni
nei termini espressamente  previsti  nella  richiesta,  l'Ispettorato
nazionale   del   lavoro   ne   fornisce   tempestiva   comunicazione
all'autorita' richiedente al fine di individuare una soluzione. 
  7.  Nel  caso  in  cui  l'autorita'  competente  ravvisi  casi   di
irregolarita',  si  attiva   senza   ritardo   affinche'   tutte   le
informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro
interessato. 
  8. La richiesta di informazioni non  e'  ostativa  all'adozione  di
misure atte a prevenire possibili violazioni delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca  con  le
autorita' competenti  di  altri  Stati  membri  e'  svolta  a  titolo
gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione
alle richieste cui si riferiscono.