Art. 13 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.