Art. 6 
 
 
       Scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti 
 
  1. L'accordo delle parti concluso, ai sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  ai  fini  dello
scioglimento dell'unione civile e' ricevuto dall'ufficiale  di  stato
civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso
cui  e'  iscritta   o   trascritta   la   dichiarazione   costitutiva
dell'unione. L'accordo e' iscritto  nel  registro  provvisorio  delle
unioni civili ed e' annotato negli atti di nascita di ciascuna  delle
parti, a cura dei competenti uffici. 
  2. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di  negoziazione
assistita, conclusa ai sensi dell'articolo  6  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre  2014,  n.  162,  deve  essere   trascritto   nel   registro
provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita  di
ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici. 
  3.  Qualora  lo  scioglimento  abbia  ad  oggetto  l'unione  civile
costituita con le modalita' di  cui  al  precedente  articolo  5,  lo
scioglimento e' annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti. 
  4. Ai fini dello scioglimento di  cui  all'articolo  1,  comma  24,
della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del  citato
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: 
              «Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o
          piu' avvocati per le soluzioni consensuali  di  separazione
          personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di
          scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni
          di separazione o di  divorzio).  -  1.  La  convenzione  di
          negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo'
          essere conclusa tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una
          soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3,
          primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
          1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
          condizioni di separazione o di divorzio. 
              2. In mancanza di figli minori,  di  figli  maggiorenni
          incapaci  o  portatori   di   handicap   grave   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero economicamente non  autosufficienti,  l'accordo
          raggiunto  a  seguito  di   convenzione   di   negoziazione
          assistita e'  trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
          irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per  gli
          adempimenti ai sensi del comma  3.  In  presenza  di  figli
          minori,  di  figli  maggiorenni  incapaci  o  portatori  di
          handicap grave ovvero economicamente  non  autosufficienti,
          l'accordo   raggiunto   a   seguito   di   convenzione   di
          negoziazione  assistita  deve  essere  trasmesso  entro  il
          termine di dieci giorni  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente, il  quale,  quando  ritiene
          che  l'accordo  risponde  all'interesse   dei   figli,   lo
          autorizza.  Quando  ritiene  che  l'accordo  non   risponde
          all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
          trasmette,  entro  cinque   giorni,   al   presidente   del
          tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,  la
          comparizione  delle  parti  e   provvede   senza   ritardo.
          All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 
              3. L'accordo  raggiunto  a  seguito  della  convenzione
          produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti
          giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma  1,  i
          procedimenti di separazione personale, di cessazione  degli
          effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del
          matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione  o
          di divorzio. Nell'accordo si  da'  atto  che  gli  avvocati
          hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate
          della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e
          che gli avvocati hanno informato le  parti  dell'importanza
          per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno
          dei  genitori.  L'avvocato  della  parte  e'  obbligato   a
          trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,
          all'ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il
          matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
          dallo stesso, dell'accordo munito delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 5. 
              4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma  3,
          terzo periodo,  e'  applicata  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione
          della sanzione di cui al periodo che precede e'  competente
          il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni
          previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 49, comma 1, dopo la  lettera  g)  e'
          inserita la seguente: 
                "g-bis)  gli   accordi   raggiunti   a   seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere  una  soluzione  consensuale  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio e di  scioglimento  del
          matrimonio"; 
                b) all'articolo 63, comma 2, dopo la  lettera  h)  e'
          aggiunta la seguente: 
                "h-bis)  gli   accordi   raggiunti   a   seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati conclusi tra coniugi al fine  di  raggiungere  una
          soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle
          condizioni di separazione o di divorzio"; 
                c) all'articolo 69, comma 1, dopo la  lettera  d)  e'
          inserita la seguente: 
                "d-bis)  degli  accordi  raggiunti   a   seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione
          personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del
          matrimonio, di scioglimento del matrimonio;"». 
              «Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta  congiunta
          di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del
          matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o  di
          divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile). - 1.  I
          coniugi  possono  concludere,  innanzi  al  sindaco,  quale
          ufficiale dello stato civile a norma  dell'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396, del comune di residenza di uno di loro  o  del  comune
          presso cui e' iscritto o trascritto l'atto  di  matrimonio,
          con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo  di
          separazione personale ovvero, nei casi di cui  all'articolo
          3, primo comma, numero  2),  lettera  b),  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898,  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio,  nonche'  di  modifica
          delle condizioni di separazione o di divorzio. 
              2. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
          incapaci  o  portatori   di   handicap   grave   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero economicamente non autosufficienti. 
              3. L'ufficiale dello stato civile  riceve  da  ciascuna
          delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa  di
          un avvocato, la dichiarazione che esse  vogliono  separarsi
          ovvero far cessare gli  effetti  civili  del  matrimonio  o
          ottenerne lo scioglimento secondo condizioni  tra  di  esse
          concordate. Allo stesso modo si  procede  per  la  modifica
          delle condizioni di separazione o  di  divorzio.  L'accordo
          non puo' contenere  patti  di  trasferimento  patrimoniale.
          L'atto contenente l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto
          immediatamente dopo il ricevimento delle  dichiarazioni  di
          cui  al  presente  comma.   L'accordo   tiene   luogo   dei
          provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi  di  cui
          al comma 1, i procedimenti  di  separazione  personale,  di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni
          di separazione o di divorzio. Nei soli casi di  separazione
          personale, ovvero di cessazione degli  effetti  civili  del
          matrimonio  o  di  scioglimento  del   matrimonio   secondo
          condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato  civile,
          quando riceve le dichiarazioni dei  coniugi,  li  invita  a
          comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni  dalla
          ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini  degli
          adempimenti di cui al  comma  5.  La  mancata  comparizione
          equivale a mancata conferma dell'accordo. 
              4. All'articolo 3, al secondo capoverso  della  lettera
          b) del numero 2 del primo comma  della  legge  1°  dicembre
          1970, n. 898, dopo le parole «trasformato  in  consensuale»
          sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata
          nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
          dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione
          concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          novembre  2000,  n.  396   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera  g-bis),
          e' aggiunta la seguente lettera:  "g-ter)  gli  accordi  di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;"; 
                b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera  g),  e'
          aggiunta  la  seguente  lettera:  "g-ter)  gli  accordi  di
          separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di
          separazione o di divorzio;"; 
                c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera  d-bis),
          e' aggiunta la seguente lettera: "d-ter) degli  accordi  di
          separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile;". 
              6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno  1962,
          n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali  inserire  il
          seguente punto: "11-bis) Il diritto  fisso  da  esigere  da
          parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di
          separazione  personale,  ovvero  di   scioglimento   o   di
          cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche'  di
          modifica delle condizioni di  separazione  o  di  divorzio,
          ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo'
          essere stabilito in misura superiore all'imposta  fissa  di
          bollo  prevista  per   le   pubblicazioni   di   matrimonio
          dall'articolo 4 della tabella allegato A)  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642". 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal trentesimo giorno successivo  all'entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  24  dell'articolo  1
          della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «24. L'unione civile si scioglie,  inoltre,  quando  le
          parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
          scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato  civile.  In
          tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile  e'
          proposta decorsi tre mesi dalla data  della  manifestazione
          di volonta' di scioglimento dell'unione.».