Art. 10 
 
Prolungamento della  ferma  e  richiami  in  servizio  del  personale
                              militare 
 
  1. Per le esigenze connesse con  le  missioni  internazionali,  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili  e  nel  rispetto  delle
consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti,  il  periodo
di ferma dei volontari in ferma prefissata di  un  anno  puo'  essere
prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di  sei
mesi. 
  2. Per le esigenze connesse con  le  missioni  internazionali,  gli
ufficiali appartenenti alla riserva  di  complemento  possono  essere
richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo  988-bis  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  testo  dell'art.  988-bis  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente: 
              «Art. 988-bis (Richiami in servizio  dalla  riserva  di
          complemento).   - 1.   L'Ufficiale   nella    riserva    di
          complemento, previo consenso dell'interessato, puo'  essere
          richiamato in servizio per  le  esigenze  connesse  con  le
          missioni all'estero ovvero con le  attivita'  addestrative,
          operative e logistiche sia  sul  territorio  nazionale  sia
          all'estero, secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  987,
          purche'  non  abbia  superato  il  56°  anno  di  eta',  se
          ufficiale superiore, e il 52° anno di  eta',  se  ufficiale
          inferiore.».