Art. 10 Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare 1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 988-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente: «Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento). - 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalita' di cui all'art. 987, purche' non abbia superato il 56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale inferiore.».