Art. 11 
 
Valutazione del servizio prestato nelle  missioni  internazionali  ai
  fini dell'avanzamento al grado superiore 
 
  1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado  superiore,
i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  e  di
imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri presso i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e  gli  enti
costituiti per lo  svolgimento  delle  missioni  internazionali  sono
validi  ai  sensi   dell'articolo   1096,   comma   3,   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 1096, comma 3, del citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare) e' il seguente: 
              «3. I predetti  periodi  devono  essere  svolti  presso
          comandi, unita', reparti ed enti organicamente  previsti  o
          costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o
          logistico, anche in ambito internazionale.».