Art. 12 
 
            Norme di salvaguardia del personale militare 
              per la partecipazione a concorsi interni 
 
  1. I militari che hanno presentato  domanda  di  partecipazione  ai
concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per  il
personale in servizio e che non possono partecipare alle  varie  fasi
concorsuali, compresa la  frequenza  dei  corsi  di  aggiornamento  e
formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle  missioni
internazionali ovvero fuori del territorio  nazionale  per  attivita'
connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio  al  primo
concorso successivo utile, fermo restando il possesso  dei  requisiti
di partecipazione previsti dal bando di concorso per il  quale  hanno
presentato domanda. 
  2. Ai militari che risultano vincitori del  concorso  successivo  a
quello per il quale hanno presentato domanda ai  sensi  del  comma  1
sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto,
ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta  dei  vincitori
del concorso per il quale hanno  presentato  domanda  e  l'anzianita'
relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella  relativa
graduatoria.