Art. 15 Riposi e licenza ordinaria 1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorita' nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione. 2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali e' utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.