Art. 15 
 
                     Riposi e licenza ordinaria 
 
  1. Al personale delle Forze armate e  di  polizia  impiegato  nelle
missioni internazionali, se  non  diversamente  previsto  da  accordi
internazionali o da  disposizioni  dell'organismo  internazionale  di
riferimento recepite dall'autorita' nazionale, competono  2,5  giorni
al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da
fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione. 
  2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali e' utile  ai
fini della maturazione della licenza  ordinaria  ovvero  del  congedo
ordinario.