Art. 16 
 
                   Utenze telefoniche di servizio 
 
  1. Fatte salve le priorita' correlate alle esigenze  operative,  al
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  che  partecipa
alle missioni internazionali e' concesso di poter utilizzare a titolo
gratuito  le  utenze  telefoniche  di  servizio  se   non   risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.