Art. 16 Utenze telefoniche di servizio 1. Fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali e' concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.