Art. 18 
 
               Consigliere per la cooperazione civile 
 
  1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi
determinate, puo' essere previsto il  conferimento  dell'incarico  di
consigliere  per  la  cooperazione  civile  del  comandante  militare
italiano del contingente  internazionale.  Il  predetto  incarico  e'
conferito con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
difesa. 
  2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e
204 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, come da ultimo modificati dal presente articolo. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 35, secondo comma, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche', se  ritenuta  opportuna,  l'applicazione
delle   procedure   di   gestione   finanziaria   previste   per   le
rappresentanze diplomatiche»; 
    b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole:  «articolo  35»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'   ai   consiglieri   per   la
cooperazione civile». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo degli articoli 35, secondo comma, e 204  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del  18  febbraio  1967,  n.  ,  S.O,  come
          modificati dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.   35   (Delegazioni   diplomatiche   speciali   e
          ambascerie  straordinarie).  -   Delegazioni   diplomatiche
          speciali possono  essere  istituite  nei  casi  particolari
          richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni  Paesi,
          nonche' nei casi in cui  la  partecipazione  a  conferenze,
          trattative o riunioni internazionali  renda  necessaria  la
          costituzione in loco di apposito ufficio. 
              Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
          decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto  con
          il Ministro per il tesoro. Con  le  stesse  modalita'  sono
          stabiliti i compiti e la  composizione  delle  delegazioni,
          nonche',  se  ritenuta  opportuna,   l'applicazione   delle
          procedure  di  gestione   finanziaria   previste   per   le
          rappresentanze diplomatiche. 
              In  occasioni  solenni  possono  essere   inviate,   in
          missione temporanea, ambascerie straordinarie.»; 
              «Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
          diplomatiche speciali). - Ai componenti  delle  delegazioni
          diplomatiche  speciali  di  cui  all'art.  35  nonche'   ai
          consiglieri per la cooperazione civile e'  attribuita,  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica su parere della commissione di cui all'art.  172,
          un'indennita'   adeguata.    Il    trattamento    economico
          complessivo e' comunque  non  superiore  a  quello  che  il
          personale di analogo rango percepisce  o  percepirebbe  nel
          Paese  in  cui  e'  istituita  la  delegazione  diplomatica
          speciale. 
              Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di  cui  al
          primo   comma   dell'articolo   predetto,    all'indennita'
          personale si intende sostituita quella prevista  dal  primo
          comma del  presente  articolo.  La  indennita'  giornaliera
          prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata,  nei
          casi di cui al punto 1)  dello  stesso  comma,  sulla  base
          dell'indennita'  di  cui  al  primo  comma   del   presente
          articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art.  186,
          l'indennita'  giornaliera  e'  stabilita  con   la   stessa
          procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».