Art. 18 Consigliere per la cooperazione civile 1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi determinate, puo' essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico e' conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo. 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»; b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile».
Note all'art. 18: - Il testo degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, n. , S.O, come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche' nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni, nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche. In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.»; «Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennita' adeguata. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale. Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».