Art. 19 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il
codice penale militare  di  pace.  La  competenza  e'  del  tribunale
militare di Roma. 
  2.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del   Governo   di   deliberare
l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra. 
  3. Non e' punibile il personale di cui al comma 1  che,  nel  corso
delle missioni internazionali, in conformita'  alle  direttive,  alle
regole di ingaggio ovvero agli ordini  legittimamente  impartiti,  fa
uso ovvero ordina di fare uso delle armi,  della  forza  o  di  altro
mezzo  di  coazione  fisica,  per  le  necessita'  delle   operazioni
militari. Quando, nel commettere uno dei  fatti  previsti  dal  primo
periodo, si eccedono colposamente i  limiti  stabiliti  dalla  legge,
dalle  direttive,  dalle  regole   di   ingaggio   o   dagli   ordini
legittimamente  impartiti,  ovvero  imposti  dalla  necessita'  delle
operazioni militari,  si  applicano  le  disposizioni  concernenti  i
delitti colposi se il fatto e'  previsto  dalla  legge  come  delitto
colposo. 
  4. Il comma 3 non si applica in nessun  caso  ai  crimini  previsti
dagli articoli 5 e seguenti  dello  statuto  istitutivo  della  Corte
penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998,  ratificato
ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 
  5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto,  oltre  che  negli  altri
casi previsti dalla legge, di chiunque  e'  colto  in  flagranza  dei
reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma,  174,  186  e
195, secondo comma, del codice penale militare di pace. 
  6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti  nel  corso
delle missioni internazionali,  qualora  le  esigenze  operative  non
consentano che l'arrestato o il fermato sia posto  tempestivamente  a
disposizione dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  o  il
fermo mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo  verbale
pervenga, anche  con  mezzi  telematici,  entro  quarantotto  ore  al
pubblico ministero  e  l'udienza  di  convalida  si  svolga,  con  la
partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto
ore. In tali casi  gli  avvisi  al  difensore  dell'arrestato  o  del
fermato sono effettuati da parte  del  pubblico  ministero  e,  fatto
salvo il caso in  cui  le  oggettive  circostanze  operative  non  lo
consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388
del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai  sensi
dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile
anche  con  postazioni  provvisorie,  tra  l'ufficio   del   pubblico
ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza  di  convalida  e  il
luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare  la
contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto  e
senza aggravio di spese processuali  per  la  copia  degli  atti.  Il
difensore  o  il  suo  sostituto  e  l'imputato  possono  consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.  Un  ufficiale
di polizia giudiziaria e' presente nel  luogo  in  cui  si  trova  la
persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita'  dando  atto  che
non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti  e
delle facolta' ad essa spettanti e redige  verbale  delle  operazioni
svolte. Senza pregiudizio per la  tempestivita'  dell'interrogatorio,
l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si
trova, da un altro  difensore  di  fiducia  ovvero  da  un  ufficiale
presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio  medesimo,  dopo   il   rientro   nel   territorio
nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente  interrogato
nelle forme ordinarie. 
  7.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  6  si   procede
all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia  cautelare  in
carcere,  quando  questa  non  possa  essere  condotta,  nei  termini
previsti dall'articolo 294 del codice di  procedura  penale,  in  uno
stabilimento  militare  di  pena   per   rimanervi   a   disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare. 
  8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto  mare
in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o
di cittadini italiani che  partecipano  alle  missioni  stesse,  sono
puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e  sentito  il
Ministro della difesa per i reati commessi in danno  di  appartenenti
alle Forze armate dello Stato. 
  9. I reati previsti dagli articoli 1135 e  1136  del  codice  della
navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo  12  del
codice di procedura penale, se commessi in danno  dello  Stato  o  di
cittadini o beni italiani, in  alto  mare  o  in  acque  territoriali
altrui  e  accertati  nelle  aree  in  cui  si  svolge  una  missione
internazionale, sono puniti  ai  sensi  dell'articolo  7  del  codice
penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o  interrogatorio  di
persona sottoposta a custodia cautelare in carcere  si  applicano  le
disposizioni dei commi 6 e 7 del presente  articolo.  In  tali  casi,
l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia  cautelare
possono essere ristretti in appositi  locali  del  vettore  militare.
L'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia
all'armatore, all'esercente  ovvero  al  proprietario  della  nave  o
aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi  dell'articolo  105  della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge  2  dicembre
1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al  primo  periodo  del  presente
comma,  per  l'esercizio  della   giurisdizione   si   applicano   le
disposizioni contenute negli accordi internazionali di  cui  l'Italia
e' parte ovvero conclusi  da  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte. 
  10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria  commessi   dal
cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel  territorio  e
per il periodo  in  cui  esse  si  svolgono,  la  competenza  e'  del
tribunale di Roma. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  La  legge  12  luglio  1999,  n.  232  (Ratifica  ed
          esecuzione dello  statuto  istitutivo  della  Corte  penale
          internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla
          Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a  Roma,  il  17
          luglio 1998), e' pubblicata nel Supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 167 del  19  luglio  1999.  Il  testo
          dell'art. 5 dello statuto e' il seguente: 
              «Art. 5 (Crimini di competenza della Corte).  -  1.  La
          competenza della Corte e' limitata ai crimini  piu'  gravi,
          motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La
          Corte ha competenza, in forza del presente Statuto,  per  i
          crimini seguenti: 
                a) crimine di genocidio; 
                b) crimini contro l'umanita'; 
                c) crimini di guerra; 
                d) crimine di aggressione. 
              2.   La   Corte   esercitera'   il    proprio    potere
          giurisdizionale sul crimine di aggressione  successivamente
          all'adozione, in conformita' agli articoli 121 e 123, della
          disposizione che definira' tale  crimine  e  stabilira'  le
          condizioni alle quali la Corte potra' esercitare il proprio
          potere giurisdizionale su tale crimine. Tale  norma  dovra'
          essere compatibile con le  disposizioni  in  materia  della
          Carta delle Nazioni Unite.». 
              - Il testo degli articoli  173,  174,  186  e  195  del
          codice penale militare di pace e' il seguente: 
              «Art. 173 (Nozione del reato e circostanza aggravante).
          - Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire  a
          un  ordine  attinente  al  servizio  o   alla   disciplina,
          intimatogli da un superiore, e' punito  con  la  reclusione
          militare fino a un anno. 
              Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo  di
          una nave o di un aeromobile, la reclusione militare  e'  da
          sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a  cinque  anni,
          se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o  epidemia
          o in altra circostanza di grave pericolo.»; 
              «Art. 174 (Rivolta). - Sono puniti  con  la  reclusione
          militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in
          numero di quattro o piu': 
                1.  mentre  sono  in  servizio   armato,   rifiutano,
          omettono o ritardano di obbedire a un  ordine  di  un  loro
          superiore; 
                2. prendono  arbitrariamente  le  armi  e  rifiutano,
          omettono o ritardano di  obbedire  all'ordine  di  deporle,
          intimato da un loro superiore; 
                3. abbandonandosi  a  eccessi  o  ad  atti  violenti,
          rifiutano,  omettono   o   ritardano   di   obbedire   alla
          intimazione di  disperdersi  o  di  rientrare  nell'ordine,
          fatta da un loro superiore. 
              La pena per chi ha promosso, organizzato o  diretto  la
          rivolta  e'  della  reclusione  militare  non  inferiore  a
          quindici anni. 
              La condanna importa la rimozione.»; 
              «Art.  186  (Insubordinazione  con  violenza).   -   Il
          militare che usa violenza contro un superiore e' punito con
          la reclusione militare da uno a tre anni. 
              Se  la  violenza  consiste  nell'omicidio   volontario,
          consumato  o  tentato,   nell'omicidio   preterintenzionale
          ovvero in una lesione  personale  grave  o  gravissima,  si
          applicano  le  corrispondenti  pene  stabilite  dal  codice
          penale.  La   pena   detentiva   temporanea   puo'   essere
          aumentata.»; 
              «Art.  195  (Violenza  contro  un  inferiore).   -   Il
          militare, che usa violenza contro un inferiore,  e'  punito
          con la reclusione militare da uno a tre anni. 
              Se  la  violenza  consiste  nell'omicidio   volontario,
          consumato  o  tentato,  nell'omicidio   preterintenzionale,
          ovvero in una lesione  personale  grave  o  gravissima,  si
          applicano  le  corrispondenti  pene  stabilite  dal  codice
          penale.  La   pena   detentiva   temporanea   puo'   essere
          aumentata.». 
              - Il testo degli articoli 388, 391 e 294 del codice  di
          procedura penale e' il seguente: 
              «Art.  388   (Interrogatorio   dell'arrestato   o   del
          fermato).  -  1.  Il  pubblico  ministero  puo'   procedere
          all'interrogatorio dell'arrestato o  del  fermato,  dandone
          tempestivo  avviso  al  difensore  di  fiducia  ovvero,  in
          mancanza, al difensore di ufficio. 
              2.  Durante  l'interrogatorio,   osservate   le   forme
          previste  dall'art.  64,  il  pubblico  ministero   informa
          l'arrestato o il fermato del fatto per  cui  si  procede  e
          delle  ragioni  che  hanno  determinato  il   provvedimento
          comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se  non
          puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.»; 
              «Art. 391 (Udienza di  convalida)  -  1.  L'udienza  di
          convalida  si  svolge  in  camera  di  consiglio   con   la
          partecipazione necessaria [del pubblico  ministero  e]  del
          difensore dell'arrestato o del fermato. 
              2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
          reperito o non e' comparso, il  giudice  provvede  a  norma
          dell'art. 97 comma 4. Il giudice altresi', anche d'ufficio,
          verifica che all'arrestato o al fermato sia stata  data  la
          comunicazione di cui all'art. 386, comma 1, o che  comunque
          sia stato informato ai sensi del comma 1-bis  dello  stesso
          articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la
          comunicazione o l'informazione ivi indicate. 
              3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i  motivi
          dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in  ordine
          alla  liberta'  personale.  Il   giudice   procede   quindi
          all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo  che
          questi non abbia potuto o si sia  rifiutato  di  comparire;
          sente in ogni caso il suo difensore. 
              4. Quando risulta che l'arresto o  il  fermo  e'  stato
          legittimamente eseguito e sono stati  osservati  i  termini
          previsti dagli articoli 386 comma  3  e  390  comma  1,  il
          giudice  provvede  alla  convalida  con  ordinanza.  Contro
          l'ordinanza  che  decide  sulla  convalida,   il   pubblico
          ministero e  l'arrestato  o  il  fermato  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
              5.  Se  ricorrono  le  condizioni   di   applicabilita'
          previste dall'art. 273 e taluna  delle  esigenze  cautelari
          previste dall'art. 274, il giudice  dispone  l'applicazione
          di una misura coercitiva  a  norma  dell'art.  291.  Quando
          l'arresto e' stato eseguito per uno  dei  delitti  indicati
          nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei  delitti  per  i
          quali e' consentito anche  fuori  dai  casi  di  flagranza,
          l'applicazione della misura e' disposta anche al  di  fuori
          dei limiti di pena previsti dagli articoli  274,  comma  1,
          lettera c), e 280. 
              6. Quando non provvede a norma del comma 5, il  giudice
          dispone   con   ordinanza    la    immediata    liberazione
          dell'arrestato o del fermato. 
              7. Le ordinanze previste dai commi precedenti,  se  non
          sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
          coloro che  hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Le
          ordinanze  pronunciate  in  udienza  sono   comunicate   al
          pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
          se non comparsi. I  termini  per  l'impugnazione  decorrono
          dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
          comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo  cessa
          di avere efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
          pronunciata o depositata anche quarantotto  ore  successive
          al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
          disposizione del giudice.»; 
              «Art. 294 (Interrogatorio della  persona  sottoposta  a
          misura cautelare personale). - 1. Fino  alla  dichiarazione
          di apertura del dibattimento, il giudice che ha  deciso  in
          ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
          proceduto nel corso dell'udienza di convalida  dell'arresto
          o   del   fermo   di   indiziato   di    delitto    procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare in carcere immediatamente e  comunque  non  oltre
          cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione  della  custodia,
          salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 
              1-bis. Se la persona  e'  sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.  Il
          giudice, anche  d'ufficio,  verifica  che  all'imputato  in
          stato di custodia  cautelare  in  carcere  o  agli  arresti
          domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art.
          293, comma 1, o che comunque sia stato informato  ai  sensi
          del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede,  se  del
          caso,  a  dare  o   a   completare   la   comunicazione   o
          l'informazione ivi indicate. 
              1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare. 
              2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne  da'
          atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
          decorre nuovamente dalla data  in  cui  il  giudice  riceve
          comunicazione della cessazione dell'impedimento o  comunque
          accerta la cessazione dello stesso. 
              3.  Mediante  l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono le condizioni di applicabilita'  e  le  esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono le condizioni, provvede, a norma  dell'art.  299,
          alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 
              4.  Ai  fini  di   quanto   previsto   dal   comma   3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  ha  obbligo  di   intervenire,   e'   dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto. 
              4-bis. Quando la misura  cautelare  e'  stata  disposta
          dalla Corte di Assise o dal  tribunale,  all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato. 
              5.   Per   gli   interrogatori   da   assumere    nella
          circoscrizione  di  altro  tribunale,  il  giudice   o   il
          presidente, nel caso  di  organo  collegiale,  qualora  non
          ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo. 
              6. L'interrogatorio della persona in stato di  custodia
          cautelare  da  parte  del  pubblico  ministero   non   puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice.». 
              - Il testo degli articoli 1135 e 1136 del codice  della
          navigazione e' il seguente: 
              «Art. 1135 (Pirateria). - Il comandante  o  l'ufficiale
          di  nave  nazionale  o  straniera,  che  commette  atti  di
          depredazione in danno di una nave nazionale o  straniera  o
          del  carico,  ovvero  a  scopo  di  depredazione   commette
          violenza  in  danno  di  persona  imbarcata  su  una   nave
          nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci
          a venti anni. 
              Per gli altri componenti  dell'equipaggio  la  pena  e'
          diminuita  in  misura  non  eccedente  un  terzo;  per  gli
          estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.»; 
              «Art. 1136 (Nave sospetta di pirateria). -Il comandante
          o  l'ufficiale  di  nave  nazionale  o  straniera,  fornita
          abusivamente di armi, che naviga senza essere munita  delle
          carte di bordo, e' punito con la  reclusione  da  cinque  a
          dieci anni. 
              Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.». 
              - Il testo dell'art. 12 del codice di procedura  penale
          e' il seguente: 
              «Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha  connessione
          di procedimenti: 
                a) se il reato per cui si procede e'  stato  commesso
          da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro,  o  se
          piu' persone con condotte  indipendenti  hanno  determinato
          l'evento; 
                b) se una persona e' imputata di piu' reati  commessi
          con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni  od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; 
                c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
          commessi per eseguire o  per  occultare  gli  altri  [o  in
          occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al
          colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto  o
          l'impunita'].». 
              -  Il  testo  dell'art.  7  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
              «Art.  7  (Reati  commessi  all'estero).  -  E'  punito
          secondo la legge italiana il cittadino o lo  straniero  che
          commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 
                1.  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          italiano; 
                2. delitti di contraffazione del sigillo dello  Stato
          e di uso di tale sigillo contraffatto; 
                3. delitti di falsita' in monete aventi corso  legale
          nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
          di pubblico credito italiano; 
                4. delitti commessi da pubblici ufficiali a  servizio
          dello Stato,  abusando  dei  poteri  o  violando  i  doveri
          inerenti alle loro funzioni; 
                5.  ogni  altro   reato   per   il   quale   speciali
          disposizioni  di   legge   o   convenzioni   internazionali
          stabiliscono   l'applicabilita'    della    legge    penale
          italiana.». 
              - La  legge  2  dicembre  1994,  n.  689  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di
          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con
          allegati,  fatto  a  New  York  il  29  luglio  1994),   e'
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994. Il  testo  dell'art.
          105 della Convenzione e' il seguente: 
              «Art. 105 (Sequestro di navi o  aeromobili  pirata).  -
          Nell'alto mare o  in  qualunque  altro  luogo  fuori  della
          giurisdizione  di  qualunque   Stato,   ogni   Stato   puo'
          sequestrare una nave o  aeromobile  pirata  o  una  nave  o
          aeromobile catturati con atti di pirateria e  tenuti  sotto
          il controllo dei pirati; puo' arrestare le persone a  bordo
          e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato
          che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la
          pena da  infliggere  nonche'  le  misure  da  adottare  nei
          confronti delle navi, aeromobili o beni, nel  rispetto  dei
          diritti dei terzi in buona fede.».