Art. 2 
 
Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia  alle
                       missioni internazionali 
 
  1. La partecipazione dell'Italia alle  missioni  internazionali  e'
deliberata  dal  Consiglio  dei  ministri,  previa  comunicazione  al
Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi  la  necessita',  puo'
essere convocato, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa. 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono  trasmesse  dal  Governo
alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di
indirizzo, secondo le norme dei rispettivi  regolamenti,  autorizzano
per  ciascun  anno  la  partecipazione  dell'Italia   alle   missioni
internazionali,  eventualmente  definendo  impegni  per  il  Governo,
ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel  trasmettere  alle  Camere  le
deliberazioni di cui al comma 1,  il  Governo  indica,  per  ciascuna
missione, l'area geografica di intervento,  gli  obiettivi,  la  base
giuridica di riferimento, la composizione degli assetti  da  inviare,
compreso il numero  massimo  delle  unita'  di  personale  coinvolte,
nonche' la durata programmata e il fabbisogno finanziario per  l'anno
in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui  all'articolo  4,
comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facolta'  di  cui
all'articolo  19,  comma  2,  per  prevedere  l'applicazione  ad  una
specifica missione delle norme del codice penale militare di  guerra,
presenta al Parlamento un apposito disegno di legge. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  dei  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   della   difesa,    dell'interno    e
dell'economia  e  delle  finanze,  le  risorse  del  fondo   di   cui
all'articolo 4, comma 1, sono destinate a  soddisfare  il  fabbisogno
finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli  schemi  dei
decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione  tecnica
esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione  del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai  pareri  parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le  sue  osservazioni  e
con  eventuali  modificazioni,  corredate  dei   necessari   elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi  delle
Commissioni competenti per materia e per i  profili  finanziari  sono
espressi entro il termine di dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. 
  4. Fino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  3,  per  il
finanziamento delle missioni di cui al comma  2,  le  amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate  in
proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma  2.  A
tale scopo,  su  richiesta  delle  amministrazioni  competenti,  sono
autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da  estinguere  entro
trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Per  gli  anni  successivi  a  quello  in  corso  alla  data  di
autorizzazione delle  missioni  di  cui  al  comma  2,  ai  fini  del
finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa
la proroga della loro durata, nonche' ai fini dell'eventuale modifica
di uno o piu' caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi
dell'articolo 3. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «2. E' inoltre convocato, tutte  le  volte  che  se  ne
          ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica,  di
          propria  iniziativa  o  su  proposta  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri.».