Art. 20 
 
Disposizioni transitorie relative al  Comitato  parlamentare  per  la
                     sicurezza della Repubblica 
 
  1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura,  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica  di  cui  all'articolo
30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e'  integrato  di  un
ulteriore  deputato  e  di  un  ulteriore  senatore,  ferma  restando
l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
articolo, i Presidenti delle Camere  procedono  a  tale  integrazione
sulla  base  del  criterio  della  rappresentanza   paritaria   della
maggioranza e delle opposizioni di cui  al  richiamato  articolo  30,
comma 1, della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  individuando  i  due
componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza  e  il  Gruppo  di
opposizione con la piu' alta incidenza percentuale nei due  rami  del
Parlamento distintamente considerati. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 30, comma 1, della legge 3  agosto
          2007, n. 124 (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza
          della  Repubblica  e   nuova   disciplina   del   segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  13  agosto
          2007, e' il seguente: 
              «1.  E'  istituito  il  Comitato  parlamentare  per  la
          sicurezza della Repubblica, composto da cinque  deputati  e
          cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di
          ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento
          in  proporzione  al  numero  dei  componenti   dei   gruppi
          parlamentari,   garantendo   comunque   la   rappresentanza
          paritaria della maggioranza e delle opposizioni  e  tenendo
          conto della specificita' dei compiti del Comitato.».