Art. 20 Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la piu' alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, e' il seguente: «1. E' istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti del Comitato.».