Art. 21 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operativita'  dei
contingenti  impiegati  nelle  missioni  internazionali,  gli   stati
maggiori di Forza armata, il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
del  Ministero  dell'interno,  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti  accentrati  gia'
eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure  d'urgenza
previste dalla normativa vigente per  l'acquisizione  di  beni  e  di
servizi. 
  2. I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia  e  delle
finanze, nei casi di  necessita'  e  urgenza,  possono  ricorrere  ad
acquisti e a lavori da eseguire in economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello  Stato  e  ai  capitolati
d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro  annui,  a
valere sulle risorse finanziarie del fondo  di  cui  all'articolo  4,
comma 1,  in  relazione  alle  esigenze,  connesse  con  le  missioni
internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e  da
trasporto, di  esecuzione  di  opere  infrastrutturali  aggiuntive  e
integrative,    di    acquisizione    di    materiali    d'armamento,
equipaggiamenti  individuali,  materiali  informatici,  apparati   di
comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio.