Art. 22 
 
                         Interventi urgenti 
 
  1. Nei casi di  necessita'  e  urgenza,  al  fine  di  sopperire  a
esigenze di prima necessita' della popolazione  locale,  compreso  il
ripristino dei  servizi  essenziali,  i  comandanti  dei  contingenti
militari che partecipano alle missioni internazionali possono  essere
autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da  eseguire  in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli  2,  comma
3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Ministro della  difesa,  sono  apportate  le  occorrenti
variazioni di bilancio.