Art. 23 Cessione di mezzi e di materiali 1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Note all'art. 23: - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990. - Il testo degli articoli 312 e 2132 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente: «Art. 312 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali). - 1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.»; «Art. 2132 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.».