Art. 23 
 
                  Cessione di mezzi e di materiali 
 
  1. Per la cessione di mezzi e di materiali,  escluso  il  materiale
d'armamento di cui alla legge 9  luglio  1990,  n.  185,  nell'ambito
delle missioni internazionali si applicano gli articoli  312  e  2132
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 23: 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990. 
              - Il testo degli articoli 312 e 2132 del citato decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente: 
              «Art. 312 (Cessioni di beni mobili  a  titolo  gratuito
          nell'ambito  delle  missioni  internazionali).  -   1.   Su
          disposizione delle autorita' logistiche  di  Forza  armata,
          previa autorizzazione del  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa, secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro della difesa, possono essere ceduti,  direttamente
          e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle
          Forze armate e alle Forze di polizia estere,  ad  autorita'
          locali,   a   organizzazioni   internazionali   anche   non
          governative  ovvero  a  organismi  di  volontariato  e   di
          protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: 
                a)  i  mezzi  e  materiali,  escluso   il   materiale
          d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa
          di unita' militari all'estero,  per  i  quali  non  risulta
          conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; 
                b)  i  mezzi  e  materiali,  escluso   il   materiale
          d'armamento,  dismessi  alla  data  di  entrata  in  vigore
          dell'atto che autorizza la missione internazionale.»; 
              «Art. 2132 (Cessioni di beni mobili a  titolo  gratuito
          nell'ambito delle  missioni  internazionali  da  parte  del
          Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e  materiali,
          escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
          1990,  n.  185,  utilizzati   a   supporto   dell'attivita'
          operativa del personale del Corpo della Guardia di  finanza
          impiegato nelle missioni internazionali, per  i  quali  non
          risulta conveniente il rimpatrio in relazione  ai  relativi
          costi o dismessi alla data di entrata in  vigore  dell'atto
          che autorizza la missione internazionale,  su  disposizione
          del Comando generale  del  medesimo  Corpo  possono  essere
          ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
          cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze  di  polizia
          estere,   ad    autorita'    locali,    a    organizzazioni
          internazionali anche non governative ovvero a organismi  di
          volontariato  e  di  protezione  civile,   prioritariamente
          italiani,  ivi   operanti.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
          modalita' attuative.».