Art. 24 
 
                Pagamenti effettuati da Stati esteri 
                 o da organizzazioni internazionali 
 
  1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri  o  da
organizzazioni internazionali, ad  esclusione  di  quelli  effettuati
dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle  Forze  armate
italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza
nell'ambito delle missioni internazionali sono versati in entrata per
essere  riassegnati,  relativamente  alla  quota  di  pertinenza  del
Ministero della difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento
dello strumento militare, istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e,  per  le  quote  di
pertinenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ai  capitoli  di  spesa  dei  pertinenti  stati   di
previsione. 
  2.  I  pagamenti  a  qualunque  titolo  effettuati  dall'ONU   come
corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze  armate   italiane
nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel  fondo  di
cui all'articolo 4, comma 1. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'art. 616 del citato decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente: 
              «Art.  616  (Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento
          militare). - 1. Nello stato  di  previsione  del  Ministero
          della difesa e' istituito un fondo, in conto spese  per  il
          funzionamento, con  particolare  riguardo  alla  tenuta  in
          efficienza dello strumento militare, mediante interventi di
          sostituzione,  ripristino  e   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,
          equipaggiamenti e scorte, assicurando  l'adeguamento  delle
          capacita'  operative  e  dei  livelli  di   efficienza   ed
          efficacia delle  componenti  militari,  anche  in  funzione
          delle missioni internazionali. 
              2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi',  alimentato
          con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da  Stati  od
          organizzazioni  internazionali,  ivi  compresi  i  rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni  rese
          dalle Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle  missioni
          internazionali. A tale fine non si applica l'art. 1,  comma
          46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              3. Il Ministro della difesa e' autorizzato  con  propri
          decreti, da comunicare al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.».