Art. 25 
 
Modifica all'articolo 705 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
  cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le
parole: «, se unici superstiti» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art. 705, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  705  (Particolari  categorie  protette  per   il
          reclutamento  nelle  Forze  armate).  -1.  Nell'ambito   di
          ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei
          volontari in servizio  permanente  il  coniuge  e  i  figli
          superstiti, nonche' i fratelli del  personale  delle  Forze
          armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile  al
          servizio  militare,  per  effetto  di  ferite   o   lesioni
          riportate nell'espletamento di missioni  internazionali  di
          pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto
          del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui
          agli articoli 87, 89 e 92, comma 1: 
                a) nei limiti delle vacanze organiche; 
                b) previo superamento di un corso propedeutico svolto
          con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore; 
                c) previo accertamento del possesso dei requisiti  di
          cui all'art. 635, a eccezione del limite di altezza che  e'
          stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.».