Art. 26 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il 31  dicembre  dell'anno  in
corso alla data della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
fatta eccezione per l'articolo 20, che  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della predetta pubblicazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri                 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando