Art. 3 
 
   Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate 
 
  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo,  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro  dell'interno
per la parte di competenza, presenta alle Camere, per la  discussione
e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione  analitica
sulle missioni in corso, anche ai fini della  loro  prosecuzione  per
l'anno successivo, ivi inclusa la  proroga  della  loro  durata  come
definita ai sensi dell'articolo 2,  nonche'  ai  fini  dell'eventuale
modifica di uno o piu' caratteri delle singole missioni,  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di  cui  all'articolo
4, comma 1. Tale  relazione,  anche  con  riferimento  alle  missioni
concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione
e i  risultati  conseguiti,  anche  con  riferimento  esplicito  alla
partecipazione delle donne e all'adozione  dell'approccio  di  genere
nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite n.  1325  del  31  ottobre  2000  e  le
risoluzioni successive, nonche' i Piani d'azione  nazionali  previsti
per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle  missioni
deve essere accompagnata da un documento  di  sintesi  operativa  che
riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati:  mandato
internazionale, durata, sede, personale  nazionale  e  internazionale
impiegato e scadenza, nonche' i dettagli attualizzati della missione.
La relazione e' integrata  dai  pertinenti  elementi  di  valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani.  Con  la  medesima  relazione,  il  Governo
riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo  sviluppo
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 
  2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; 
    b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130; 
    c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; 
    d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre  2013,  n.  114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; 
    e) l'articolo 3-bis del decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La  risoluzione  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite 1325 (2000) e' citata nelle note all'art. 1. 
              - L'art. 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231,  l'art.
          9, comma 2, del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2011,
          n. 130, l'art. 10-bis del decreto-legge 29  dicembre  2011,
          n. 215,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          febbraio 2012, n. 13, l'art.  1-bis  del  decreto-legge  10
          ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  9  dicembre  2013,  n.  135,  e  l'art.  3-bis   del
          decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n.  28,  abrogati
          dalla  presente  legge,  prevedevano  varie  modalita'   di
          informazione da parte del Governo al Parlamento sullo stato
          delle  missioni  internazionali  e  degli   interventi   di
          cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di  pace
          e di stabilizzazione in corso.