Art. 4 Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3. 5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4: - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014. Il capo IV reca disposizioni relative all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Il testo dell'art. 12, comma 5, e' il seguente: «5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.». - Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il seguente: «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».