Art. 4 
 
      Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un apposito fondo,  destinato  al  finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la
cui dotazione e' stabilita  annualmente  dalla  legge  di  stabilita'
ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 
  2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche
di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace  e
di stabilizzazione sono impiegati  nel  quadro  della  programmazione
triennale di cui all'articolo 12, comma  5,  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV  della
medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  dei  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   della   difesa,    dell'interno    e
dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui  al  comma
1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono  ripartite  tra
le  missioni  internazionali  indicate   nella   relazione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, come risultante  a  seguito  delle  relative
deliberazioni  parlamentari.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa,  sono
trasmessi alle Camere  ai  fini  dell'espressione  del  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che e' reso  entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le  sue  osservazioni  e
con  eventuali  modificazioni,  corredate  dei   necessari   elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi  delle
Commissioni competenti per materia e per i  profili  finanziari  sono
espressi entro il termine di dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. 
  4. Fino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  3,  per  la
prosecuzione delle missioni in  atto  le  amministrazioni  competenti
sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione
alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A
tale scopo,  su  richiesta  delle  amministrazioni  competenti,  sono
autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da  estinguere  entro
trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3. 
  5. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' soppresso e  le
relative risorse confluiscono  nel  fondo  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199  del  28  agosto
          2014. Il capo IV reca disposizioni relative all'Agenzia per
          la cooperazione allo sviluppo e alla Direzione generale per
          la cooperazione allo sviluppo. Il testo dell'art. 12, comma
          5, e' il seguente: 
              «5.  Al  fine  della   programmazione   degli   impegni
          internazionali a livello  bilaterale  e  multilaterale,  le
          proposte  degli  stanziamenti  per  la  cooperazione   allo
          sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
          triennale,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  finanza
          pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.». 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e'  il
          seguente: 
              «1240.  E' autorizzata, per ciascuno degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.».