Art. 5 
 
                       Indennita' di missione 
 
  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e  fino  alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel  territorio  nazionale
per la fine della missione, al personale che partecipa alle  missioni
internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, per tutta  la  durata  del  periodo,  in
aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al  comma  2
del presente articolo, al netto delle ritenute,  detraendo  eventuali
indennita'  e  contributi  corrisposti  allo   stesso   titolo   agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali. 
  2. L'indennita' di missione di cui al comma 1  e'  calcolata  sulla
diaria giornaliera prevista per la localita' di  destinazione,  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti. 
  3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi
previste, puo'  essere  stabilito  per  quali  teatri  operativi,  in
ragione del disagio ambientale, l'indennita' di cui  al  comma  1  e'
calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla  diaria  giornaliera
prevista per una localita' diversa da quella di destinazione, facente
parte dello stesso continente. 
  4. Durante i  periodi  di  riposo  e  di  recupero  previsti  dalle
normative di settore, fruiti fuori del  teatro  di  operazioni  e  in
costanza di  missione,  al  personale  e'  corrisposta  un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 
  5. Ai fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di  missione  i
volontari delle Forze armate in ferma breve  e  in  ferma  prefissata
sono equiparati alla categoria dei graduati. 
  6. Non si applica l'articolo  28,  comma  1,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248. 
  7. Il  personale  militare  impiegato  dall'ONU  nell'ambito  delle
missioni  internazionali  con  contratto  individuale   conserva   il
trattamento economico fisso e continuativo e percepisce  l'indennita'
di missione di cui al presente articolo, con  spese  di  vitto  e  di
alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa.  Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU  allo
stesso titolo, con esclusione di indennita' e di rimborsi per servizi
fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa,  al  netto
delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo  corrispondente  alla
somma   del   trattamento   economico   fisso   e   continuativo    e
dell'indennita' di missione di cui al  presente  articolo,  al  netto
delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
          personale dell'amministrazione dello  Stato  incaricato  di
          missione  all'estero),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. 
              - Il testo dell'art. 28, comma 1, del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, e' il seguente: 
              «1. Le diarie per le missioni all'estero  di  cui  alla
          tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto
          1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono  ridotte  del  20
          per cento a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. La  riduzione  si  applica  al  personale
          appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni.».