Art. 6 
 
Compenso  forfetario   di   impiego   e   retribuzione   per   lavoro
                            straordinario 
 
  1. Al  personale  militare  delle  unita'  navali  impiegate  nelle
missioni internazionali, quando non  e'  prevista  la  corresponsione
dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e'  corrisposto
il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione  per  lavoro
straordinario  in  deroga,  rispettivamente,  ai   limiti   stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.  231.  Il
compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari  in  ferma
prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari  a  quella
stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale. 
  2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma
1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso  nell'ambito
di attivita' operative o di addestramento  propedeutiche  all'impiego
del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga
ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo  dell'art.  9,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171
          (Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale non dirigente delle Forze  armate  -  quadriennio
          normativo  2006-2009  e   biennio   economico   2006-2007),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: 
              «3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o  in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13
          giugno 2002, n. 163, nelle misure  giornaliere  attualmente
          in  vigore  e  riportate  nell'allegata   tabella   2,   da
          corrispondere in sostituzione agli  istituti  connessi  con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno.». 
              - Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8  agosto
          1990,  n.  231  (Disposizioni  in  materia  di  trattamento
          economico  del  personale   militare),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  187  dell'11  agosto  1990,  e'  il
          seguente: 
              «3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specificamente  delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale.». 
              - Il testo  dell'art.  3,  comma  82,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e'  il
          seguente: 
              «82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008,  per  le
          amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni
          di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90
          per cento delle risorse finanziarie  allo  scopo  assegnate
          per l'anno finanziario 2007.».