Art. 7 
 
                   Indennita' di impiego operativo 
 
  1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle  missioni
internazionali, in sostituzione dell'indennita' di impiego  operativo
ovvero dell'indennita' pensionabile  percepita,  e'  corrisposta,  se
piu' favorevole,  l'indennita'  di  impiego  operativo  nella  misura
uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di  impiego  operativo
di base di cui all'articolo 2, primo  comma,  della  legge  23  marzo
1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in  ferma
breve trattenuti in  servizio  o  in  ferma  prefissata  quadriennale
raffermati, e a  70  euro,  se  volontari  in  ferma  prefissata.  Si
applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo  51,  comma  6,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 2, primo  comma,  della  legge  23
          marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976,
          n. 187, relativa alle indennita'  operative  del  personale
          militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28
          marzo 1983, e' il seguente: 
              «Al personale militare dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli  articoli  3,
          4, 5,  6,  primo,  secondo  e  terzo  comma,  e  7,  spetta
          l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  base  nelle
          misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
          i sottufficiali e nella  misura  di  lire  50.000  per  gli
          allievi delle accademie militari  e  per  i  graduati  e  i
          militari  di  truppa  volontari,   a   ferma   speciale   o
          raffermati.». 
              - Il testo dell'art. 19, primo comma, del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092
          (Approvazione del testo unico delle norme  sul  trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato), pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974, e' il seguente: 
              «Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo
          di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo;
          lo stesso aumento si applica per il  servizio  prestato  da
          detti militari sulla costa in  tempo  di  guerra.  E'  pure
          aumentato di un terzo il servizio di  navigazione  compiuto
          dai militari dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della
          guardia di finanza, del Corpo  delle  guardie  di  pubblica
          sicurezza e del Corpo degli  agenti  di  custodia,  nonche'
          dagli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              - Il testo dell'art.  51,  comma  6,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, e' il seguente: 
              «6. Le indennita' e le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
          1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i  premi  agli
          ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di  cui
          all'art. 2161 del citato codice, nonche' le  indennita'  di
          cui  all'art.  133  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono  a  formare
          il  reddito  nella  misura  del  50  per  cento  del   loro
          ammontare. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori
          e   condizioni    di    applicabilita'    della    presente
          disposizione.».