Art. 8 
 
       Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale 
 
  1. Al personale  che  partecipa  alle  missioni  internazionali  e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla  legge  18  maggio
1982,  n.  301,  con   l'applicazione   del   coefficiente   previsto
dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il
massimale minimo al trattamento economico del personale con il  grado
di sergente maggiore o grado corrispondente. 
  2. Nei casi di decesso o di invalidita' per causa  di  servizio  si
applicano,    rispettivamente,    l'articolo    1897    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e le disposizioni in materia  di  pensione  privilegiata
ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il  trattamento  previsto
per i  casi  di  decesso  o  di  invalidita'  si  cumula  con  quello
assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' con  la
speciale elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato  aeronautico
previsti, rispettivamente, dagli articoli  1896  e  1898  del  citato
codice di cui al decreto legislativo  n.  66  del  2010,  nei  limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'  contratta
in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni. 
  3. Le spese di cura del personale militare che contrae  malattia  o
infermita' nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese
per il ricovero in istituti sanitari e  per  protesi,  sono  poste  a
carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La legge 18 maggio 1982, n. 301 (Norme a  tutela  del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di intervento) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          148 del 1° giugno 1982. 
              - Il testo dell'art. 10 della legge 26 luglio 1978,  n.
          417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di
          trasferimento dei  dipendenti  statali),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  219  del  7  agosto  1978,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 10. - Il massimale previsto,  dal  secondo  comma
          dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai  fini
          dell'assicurazione  sulla  vita  per  l'uso  di  mezzi   di
          trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo  lordo
          e   indennita'   di   funzione,   o   assegno   perequativo
          pensionabile o altro analogo  assegno  annuo  pensionabile,
          moltiplicati per il coefficiente 10. 
              In conformita' si intendono  ragguagliati  i  massimali
          previsti, per il personale ferroviario e  postelegrafonico,
          dalle rispettive norme sul trattamento di missione.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          dicembre 1973, n. 1092, e' citato nelle note all'art. 7. 
              - Il testo degli articoli 1897, 1896, 1898, 881 e  1881
          del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  il
          seguente: 
              «Art.  1897  (Speciale  trattamento  pensionistico   di
          reversibilita'). - 1. La pensione privilegiata spettante al
          coniuge superstite  e  agli  orfani  degli  ufficiali,  dei
          sottufficiali e dei graduati delle  Forze  armate  e  delle
          Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del
          dovere, in servizio di ordine pubblico  o  di  vigilanza  a
          infrastrutture civili e militari, ovvero in  operazioni  di
          soccorso, ovvero deceduti  successivamente  per  la  stessa
          causa,  e'  stabilita  in  misura   pari   al   trattamento
          complessivo di attivita' percepito dal congiunto  all'epoca
          del decesso o,  se  piu'  favorevole,  in  misura  pari  al
          trattamento   complessivo   di    attivita'    del    grado
          immediatamente superiore a quello rivestito  dal  congiunto
          all'epoca  del  decesso,  ivi   compresi   gli   emolumenti
          pensionabili, con esclusione degli assegni  per  il  nucleo
          familiare e dell'indennita' integrativa speciale  che  sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. 
              2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei  militari
          di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di  ordine
          pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari,
          ovvero in operazioni di soccorso, la pensione  privilegiata
          ordinaria e' liquidata a norma dell'art. 67, comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092. 
              3. E' fatto salvo quanto  disposto  dall'art.  2  della
          legge 24 maggio 1970, n. 336, e,  se  piu'  favorevole,  il
          trattamento privilegiato  ordinario  nella  misura  e  alle
          condizioni  previste  dalle  disposizioni  in  materia   di
          pensioni  di  guerra.  Ai  titolari   di   pensione   cosi'
          determinata,  va  attribuito,  se   piu'   favorevole,   il
          trattamento previsto dal presente articolo. 
              4. La  pensione  spettante,  in  mancanza  del  coniuge
          superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei
          militari indicati ai commi da 1 a 3 e' liquidata applicando
          le percentuali previste dalle norme in vigore. 
              5. Il  trattamento  speciale  di  pensione  di  cui  al
          presente  articolo  sara'  riliquidato  in  relazione  alle
          variazioni della composizione del  nucleo  familiare  e  ai
          miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita'
          di servizio di grado corrispondente a quello posto  a  base
          del trattamento pensionistico.»; 
              «Art. 1896  (Speciale  elargizione  ai  superstiti  del
          personale deceduto a causa di servizio). - 1. Ai superstiti
          dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per  diretto
          effetto di ferite o lesioni causate  da  eventi  di  natura
          violenta,   riportate   nell'adempimento   del    servizio,
          appartenenti a una delle seguenti categorie  di  personale,
          e' corrisposta una speciale  elargizione  pari  al  50  per
          cento del beneficio previsto dagli articoli 6  della  legge
          13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre  1990,  n.
          302 e 5, comma 5,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,
          aumentata di un ulteriore 30 per  cento,  quando  il  dante
          causa ha familiari fiscalmente a carico: 
                a) militari in servizio permanente e di complemento; 
                b) personale delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare; 
                c) militari in servizio di leva; 
                d) richiamati nelle Forze armate,  nella  Guardia  di
          finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; 
                e) allievi carabinieri; 
                f) allievi finanzieri; 
                g) allievi delle accademie militari; 
                h) allievi delle scuole e dei licei militari; 
                i) volontari in ferma. 
              2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma
          1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in  misura
          pari  al  tasso  di   inflazione   accertato   per   l'anno
          precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.»; 
              «Art. 1898  (Destinatari  dell'indennizzo  privilegiato
          aeronautico). - 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico e'
          concesso ai militari delle Forze armate, i  quali  prestino
          servizio di volo, anche come allievi presso  le  scuole  di
          pilotaggio, nonche'  agli  allievi  delle  scuole  e  degli
          istituti di istruzione dei corpi di polizia  a  ordinamento
          militare e  agli  allievi  del  primo  anno  dell'Accademia
          navale, i quali, in seguito a incidente di volo  subito  in
          servizio comandato, anche soltanto  come  passeggeri,  sono
          dichiarati  permanentemente   inabili   al   servizio   per
          infermita' ascrivibili a  una  delle  prime  tre  categorie
          della tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 
              2. Gli accertamenti relativi alle infermita' di cui  al
          comma 1, sono effettuati con  le  norme  stabilite  per  la
          concessione delle pensioni privilegiate. 
              3. Per incidente di volo deve  intendersi  ogni  evento
          che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e
          che  si  e'  verificato  in  danno  dei  militari  a  bordo
          dell'aeromobile, dal momento in cui e' iniziato il moto per
          spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo
          stesso, ovvero dopo un forzato  atterraggio  o  ammaraggio,
          anche  quando  il  danno  e'  conseguente  al  lancio   con
          paracadute da un  aeromobile  eseguito  anche  a  scopo  di
          semplice esercitazione. 
              4. L'indennizzo privilegiato aeronautico e'  esteso  al
          personale militare dello Stato  che,  essendo  in  servizio
          presso gli aeroporti, riporti invalidita' in conseguenza di
          incidente di volo. 
              5. Se dall'incidente di volo e' derivata la  morte  del
          militare, l'indennizzo  e'  liquidato  alle  famiglie,  nel
          seguente ordine di priorita': 
                a) coniuge superstite,  anche  se  separato,  purche'
          senza addebito, per l'intero ammontare oppure  in  concorso
          con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del
          relativo  importo,  secondo  che  i  figli  stessi   siano,
          rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2,  3,  4  e
          piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli  o
          i loro discendenti; 
                b) figli legittimi, legittimati, adottivi e  naturali
          riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; 
                c) genitori, in  mancanza  di  coniuge  superstite  e
          figli; 
                d)  fratelli  e  sorelle,  in  mancanza  di   coniuge
          superstite, figli e genitori.»; 
              «Art.  881  (Disposizioni  per  il  personale  militare
          deceduto  o  che  ha  contratto  infermita'  nel  corso  di
          missioni internazionali). - 1.  Il  personale  militare  in
          ferma volontaria  che  ha  prestato  servizio  in  missioni
          internazionali e  contrae  infermita'  idonee  a  divenire,
          anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a
          domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
          annuali,   da   trascorrere    interamente    in    licenza
          straordinaria di convalescenza o in ricovero  in  luogo  di
          cura,  anche  per  periodi  superiori  a   quelli   massimi
          previsti,  fino  alla  definizione  ,   con   provvedimenti
          definitivi, sia della posizione  medico-legale  riguardante
          l'idoneita'  al  servizio  sia  del  riconoscimento   della
          dipendenza   da   causa   di   servizio.   Ai   fini    del
          proscioglimento  dalla  ferma  o  rafferma  contratta,   al
          predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento  della
          causa di servizio non sono computati, a domanda, i  periodi
          trascorsi in licenza straordinaria di  convalescenza  o  in
          ricovero  in  luogo  di  cura  connessi  con  il   recupero
          dell'idoneita'  al  servizio  militare  a   seguito   della
          infermita' contratta. 
              2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle  armi
          e'  computato  nelle  consistenze  annuali  previste  dagli
          articoli 803 e 2207. 
              3. Al personale militare in  servizio  permanente,  che
          presta o ha prestato servizio in missioni internazionali  e
          che ha contratto le infermita' nei termini e  nei  modi  di
          cui al comma 1, non e' computato  nel  periodo  massimo  di
          aspettativa il periodo di ricovero in luogo di  cura  o  di
          assenza dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle
          stesse infermita', che non  devono  comportare  inidoneita'
          permanente al servizio. 
              4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
          riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa  di
          servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto
          il trattamento economico continuativo nella misura intera. 
              5. In relazione al personale di cui ai  commi  1  e  3,
          deceduto o divenuto  permanentemente  inabile  al  servizio
          militare  incondizionato  ovvero  giudicato   assolutamente
          inidoneo ai servizi di istituto per lesioni  traumatiche  o
          per  le  infermita'  di  cui  al  comma   1,   riconosciute
          dipendenti da causa di servizio, sono estesi al  coniuge  e
          ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani  conviventi
          e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art.
          1, comma 2,  della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e
          successive modificazioni.»; 
              «Art. 1881 (Rimborso spese di cura). - 1. Sono a carico
          dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle  per
          ricoveri in istituti sanitari e per protesi  sostenute  dal
          personale dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare  e  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68,  comma  8
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          1, commi 219, 220 e 221 della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».