Art. 9 Personale in stato di prigionia o disperso 1. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.