Art. 9 
 
             Personale in stato di prigionia o disperso 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 5, commi  1,  2,  3,  5,  6  e  7,
dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1,  si  applicano  anche  al
personale militare e delle Forze di polizia in stato di  prigionia  o
disperso a causa dell'impiego in missioni  internazionali.  Il  tempo
trascorso in stato di prigionia o quale  disperso  e'  computato  per
intero ai fini del trattamento previdenziale.