Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4: - Il testo del comma 12 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' il seguente: «Titolo V LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. (Omissis).». - Il testo del comma 5, dell'art. 21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' il seguente: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 5.Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. (Omissis).».