Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello stato,  sara'  inserita
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare
come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo del comma 12 dell'art.  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), e' il seguente: 
 
                                   «Titolo V 
 
 
                     LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI 
 
 
                                   Art. 17. 
 
 
                       Copertura finanziaria delle leggi 
 
              (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del comma 5, dell'art. 21 della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196, e' il seguente: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 
              5.Nell'ambito  di  ciascun  programma   le   spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              (Omissis).».