(Accordo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
                        Assistenza spontanea 
 
    In  casi  particolari,  nel  rispetto  della  propria   normativa
nazionale,    le    Autorita'    competenti    possono    comunicarsi
spontaneamente, anche senza una  preventiva  richiesta,  informazioni
utili  a  prevenire  minacce  concrete  alla  sicurezza,   all'ordine
pubblico o a contrastare la criminalita'.