(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                    Osservazione transfrontaliera 
 
    1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalita'  stabilite
nell'art.  40  della  Convenzione  di  Applicazione  dell'Accordo  di
Schengen e delle relative normative nazionali di attuazione, possono,
previa autorizzazione, ad eccezione dei casi di particolare  urgenza,
proseguire per l'intero territorio  dell'altra  Parte  l'osservazione
transfrontaliera nei confronti di un soggetto che  si  presume  abbia
partecipato alla commissione di  un  reato  che  puo'  dar  luogo  ad
estradizione in base alla Convenzione europea di estradizione del  13
dicembre 1957, o, se necessario, di una persona nei  confronti  della
quale sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che  possa  condurre
all'identificazione o alla localizzazione del menzionato soggetto. 
    La richiesta di autorizzazione, che  sara'  sempre  trasmessa  in
copia al centro comune, deve essere rivolta: 
      per la  Repubblica  italiana,  alla  Direzione  Centrale  della
Polizia Criminale - Servizio per la  Cooperazione  Internazionale  di
Polizia; 
      per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del  centro
comune. 
    2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di  cui  al
paragrafo  2  dell'art.  40   della   Convenzione   di   Applicazione
dell'Accordo di Schengen e'  ammissibile  per  i  reati  elencati  al
paragrafo 7 dello stesso art.  40,  quando  non  e'  stato  possibile
richiedere l'autorizzazione preventiva all'Autorita'  competente.  In
questi  casi  l'attraversamento  della  frontiera  e'  immediatamente
comunicato al centro comune che e' deputato ad avvertire: 
      per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia
Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; 
      per  la  Confederazione   Svizzera,   la   Centrale   operativa
dell'Ufficio federale di polizia. 
    3. Gli agenti addetti all'osservazione sono: 
      per la Repubblica italiana, gli ufficiali e agenti  di  polizia
giudiziaria ai sensi della normativa nazionale; 
      per la Confederazione Svizzera, gli  agenti  di  polizia  della
Confederazione e dei Cantoni, nonche'  gli  agenti  del  Corpo  delle
guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.