(Accordo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Consegne sorvegliate 
 
    1. In conformita' con le rispettive normative nazionali  vigenti,
previa richiesta delle Autorita' competenti della Parte  richiedente,
la Parte richiesta puo' autorizzare sul suo territorio l'importazione
sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata. 
    2. Le  consegne  sorvegliate  sono  effettuate  in  virtu'  delle
modalita' disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre  2009
sulle  consegne  sorvegliate  transfrontaliere  tra  l'Italia  e   la
Svizzera.