Art. 13. Consegne sorvegliate 1. In conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorita' competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata. 2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtu' delle modalita' disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera.