(Accordo-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
                Distacco di personale di collegamento 
 
    Le Autorita' competenti, nel rispetto della normativa nazionale e
di comune  intesa,  possono  distaccare  personale  con  funzione  di
collegamento al fine di promuovere  ed  accelerare  la  cooperazione,
soprattutto lo scambio di informazioni e l'adempimento  di  richieste
di assistenza.