(Accordo-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Protezione testimoni 
 
    1. Le Autorita' competenti  cooperano,  in  base  alla  normativa
nazionale, per proteggere i testimoni e  i  loro  familiari  (qui  di
seguito «persone da proteggere»). 
    2.  La  cooperazione  comprende  in  particolare  lo  scambio  di
informazioni necessarie alla protezione  delle  persone,  nonche'  la
loro accoglienza e assistenza. 
    3. Un'intesa d'esecuzione tra le Autorita' competenti  disciplina
in ogni singolo caso  le  modalita'  della  cooperazione  nell'ambito
dell'accoglienza di persone da proteggere. 
    4. Le persone da proteggere ammesse nel programma  di  protezione
testimoni della Parte richiedente, non sono integrate  nel  programma
di protezione testimoni della Parte  richiesta.  Nel  contesto  della
cooperazione riguardante la protezione di tali persone, si applica la
normativa nazionale della Parte richiesta. 
    5.  La  Parte  richiedente  si'  fa   carico   delle   spese   di
sostentamento delle persone da proteggere e delle altre misure di cui
ha richiesto l'adozione. La Parte  richiesta  assicurera'  gli  oneri
derivanti dall'impiego del personale di polizia preposto  ai  servizi
di protezione. 
    6. La Parte richiesta puo' porre fine alla cooperazione se motivi
gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente  la  Parte
richiedente. In tali casi la Parte richiedente e' tenuta a riprendere
in custodia le persone da proteggere.