Art. 16. Protezione testimoni 1. Le Autorita' competenti cooperano, in base alla normativa nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»). 2. La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonche' la loro accoglienza e assistenza. 3. Un'intesa d'esecuzione tra le Autorita' competenti disciplina in ogni singolo caso le modalita' della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere. 4. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione testimoni della Parte richiedente, non sono integrate nel programma di protezione testimoni della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone, si applica la normativa nazionale della Parte richiesta. 5. La Parte richiedente si' fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle altre misure di cui ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta assicurera' gli oneri derivanti dall'impiego del personale di polizia preposto ai servizi di protezione. 6. La Parte richiesta puo' porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente e' tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.