(Accordo-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
            Misure in caso di pericolo grave ed imminente 
 
    1. In caso di un pericolo  grave  ed  imminente  per  la  vita  o
l'integrita' fisica delle persone, gli agenti di  una  Parte  possono
attraversare la frontiera comune senza la  preventiva  autorizzazione
dell'altra  Parte,  per  adottare,  nella  zona  di   frontiera   sul
territorio  dell'altra  Parte  contraente,   le   misure   temporanee
necessarie. 
    2. Un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se  vi
e' il rischio che, in caso di  attesa  dell'intervento  degli  agenti
dell'altra Parte, il pericolo si concretizzi. 
    3. Gli agenti che intervengono  sono  tenuti  a  informare  senza
indugio le  Autorita'  dell'altra  Parte  specificate  al  successivo
paragrafo 5. Quest'ultime confermano  di  essere  state  informate  e
adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo
e  per  assumere  il  controllo  della  situazione.  Gli  agenti  che
intervengono sono autorizzati a  operare  sul  territorio  dell'altra
Parte unicamente finche' quest'ultima non abbia  adottato  le  misure
necessarie per prevenire il pericolo.  Gli  agenti  che  intervengono
sono tenuti a rispettare le direttive dell'altra Parte. 
    4. Gli agenti  che  intervengono  sono  tenuti  a  rispettare  le
disposizioni del presente articolo e  la  normativa  nazionale  della
Parte sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che
intervengono sono ascritte all'altra Parte. 
    5. La comunicazione deve essere trasmessa: 
      per la  Repubblica  italiana,  alla  Direzione  Centrale  della
Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e
al settore italiano del centro comune; 
      per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del  centro
comune.