(Accordo-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
           Assistenza in caso di eventi di vasta portata, 
                     catastrofi e sinistri gravi 
 
    1. Fatte salve le disposizioni della  Convenzione  del  2  maggio
1995 tra la Confederazione Svizzera e la  Repubblica  italiana  sulla
cooperazione nel campo  della  previsione  e  della  prevenzione  dei
rischi maggiori e dell'assistenza reciproca  in  caso  di  catastrofi
naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, le Autorita' competenti si
assistono reciprocamente, nel rispetto della normativa nazionale,  in
occasione di manifestazioni  di  massa  ed  eventi  simili  di  vasta
portata, cosi' come in caso di catastrofi e sinistri gravi: 
      a. informandosi reciprocamente  il  piu'  presto  possibile  su
eventi o situazioni di questo tipo che  possono  avere  ripercussioni
transfrontaliere e sulle relative evoluzioni; 
      b. adottando e coordinando le  misure  in  materia  di  polizia
necessarie  sul  loro  territorio   in   caso   di   situazioni   con
ripercussioni transfrontaliere; 
      c. prestando assistenza, nel limite del possibile, su richiesta
della Parte sul cui territorio si verifica l'evento o la  situazione,
mediante  l'invio  di  agenti,  specialisti  e  consulenti,   nonche'
mediante la fornitura di attrezzature. 
    2. Nel caso di invio  di  agenti  di  una  Parte  nel  territorio
dell'altra Parte, le Autorita'  competenti  possono,  attraverso  uno
specifico accordo,  affidare  loro  compiti  esecutivi,  comprese  le
competenze di pubblica autorita'. Tali compiti potranno essere svolti
unicamente  sotto  la  direzione  del  servizio  responsabile  e  nel
rispetto della normativa nazionale della  Parte  sul  cui  territorio
avviene  l'intervento.  Le   misure   adottate   dagli   agenti   che
intervengono sono ascritte all'altra Parte.