Art. 18. Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi 1. Fatte salve le disposizioni della Convenzione del 2 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, le Autorita' competenti si assistono reciprocamente, nel rispetto della normativa nazionale, in occasione di manifestazioni di massa ed eventi simili di vasta portata, cosi' come in caso di catastrofi e sinistri gravi: a. informandosi reciprocamente il piu' presto possibile su eventi o situazioni di questo tipo che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative evoluzioni; b. adottando e coordinando le misure in materia di polizia necessarie sul loro territorio in caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere; c. prestando assistenza, nel limite del possibile, su richiesta della Parte sul cui territorio si verifica l'evento o la situazione, mediante l'invio di agenti, specialisti e consulenti, nonche' mediante la fornitura di attrezzature. 2. Nel caso di invio di agenti di una Parte nel territorio dell'altra Parte, le Autorita' competenti possono, attraverso uno specifico accordo, affidare loro compiti esecutivi, comprese le competenze di pubblica autorita'. Tali compiti potranno essere svolti unicamente sotto la direzione del servizio responsabile e nel rispetto della normativa nazionale della Parte sul cui territorio avviene l'intervento. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all'altra Parte.