(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
    Le Autorita' competenti ai fini  dell'applicazione  del  presente
Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni: 
      per la Repubblica  italiana,  il  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'interno. Limitatamente ai  soli  aspetti
doganali, il Ministero dell'economia e delle  finanze  attraverso  le
sue articolazioni; 
      per  la  Confederazione  Svizzera,  le  autorita'  federali  in
materia di polizia, di immigrazione e di dogana,  in  particolare  il
Corpo delle guardie di confine, nonche' le  polizie  cantonali  e  le
autorita' cantonali in materia di migrazione.