Art. 2. Autorita' competenti Le Autorita' competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni: per la Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le sue articolazioni; per la Confederazione Svizzera, le autorita' federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonche' le polizie cantonali e le autorita' cantonali in materia di migrazione.