(Accordo-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
                 Agenti di sicurezza nell'aviazione 
 
    1.  Le  Autorita'  competenti,  in  conformita'  con  la  propria
normativa  nazionale,  potranno  cooperare  prevedendo  l'impiego  di
agenti di sicurezza in base alle convenzioni  relative  all'aviazione
civile internazionale che sono per esse vincolanti. 
    2. Ai  sensi  del  presente  Accordo,  per  agenti  di  sicurezza
nell'aviazione s'intendono gli agenti delle  autorita'  di  sicurezza
cosi' definiti dalle Parti, appositamente istruiti  e  incaricati  di
salvaguardare la sicurezza a bordo degli aeromobili. 
    3. La cooperazione potra' comprendere in particolare l'impiego di
agenti di sicurezza sui voli fra i territori delle due Parti. 
    4.  I  dettagli  della  cooperazione,  soprattutto  le  questioni
riguardanti   l'impiego   operativo   degli   agenti   di   sicurezza
nell'aviazione, saranno disciplinati in un accordo.