(Accordo-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
                    Sostegno in caso di rimpatri 
                     e allontanamenti congiunti 
 
    1. Le Autorita' competenti  si  sostengono  vicendevolmente,  nel
rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini
di Stati terzi destinatari di provvedimenti di  allontanamento.  Esse
si informano tempestivamente sui rimpatri previsti  e,  nella  misura
del possibile, offrono il proprio contributo all'altra Parte. 
    2. In caso di  rimpatri  congiunti  le  Autorita'  competenti  si
accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle  misure
di sicurezza. 
    3. Le Autorita' competenti potranno concordare lo svolgimento  di
attivita' congiunte di frontiera per la prevenzione  e  il  contrasto
all'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.