(Accordo-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
 
      Misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre 
 
    1. Per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico  in  ambito
ferroviario transfrontaliero, gli agenti delle  Autorita'  competenti
di una Parte sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato
a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente alla propria
normativa nazionale, fino alla prima fermata prevista sul  territorio
dell'altra Parte. In tali casi, qualora necessario, gli  agenti  sono
autorizzati a fermare una persona sul  territorio  dell'altra  Parte,
fino all'arrivo degli agenti di quest'ultima. 
    2. In conformita' con  le  rispettive  normative  nazionali,  gli
agenti di una Parte possono essere autorizzati a salire a bordo di un
treno all'ultima fermata prevista sul  territorio  dell'altra  Parte,
per  avere  la  possibilita'  di  adottare  misure  finalizzate  alla
salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico. 
    3. I paragrafi  1  e  2  si  applicano  per  analogia  in  ambito
lacustre. 
    4.  Le  Autorita'  competenti  provvedono  affinche'  gli  agenti
dell'altra Parte  possano  utilizzare  gratuitamente  tali  mezzi  di
trasporto e dispongano di spazi sufficienti, secondo le  circostanze,
per eseguire gli atti ufficiali. 
    5.  Sono  fatte  salve  eventuali  disposizioni  piu'  articolate
previste negli accordi tra  le  Parti  riguardo  ai  controlli  negli
uffici nazionali abbinati e in corso di  viaggio  nel  settore  della
circolazione delle persone e delle merci. 
    6. Le modalita' applicative  per  le  disposizioni  del  presente
articolo  saranno  definite  dalle  Autorita'  competenti  attraverso
appositi accordi di esecuzione ai sensi dall'art. 38.