Art. 26. Servizi di scorta transfrontalieri 1. Le Autorita' competenti possono autorizzare lo svolgimento nel proprio territorio di servizi di scorta a personalita' esposte dell'altra Parte, secondo la propria normativa nazionale. 2. Per quanto attiene ai servizi di scorta che interessano la zona di frontiera, essi devono essere annunciati al centro comune prima del passaggio della frontiera; quest'ultimo dovra' informare immediatamente gli organismi nazionali competenti. 3. Dal momento del passaggio della frontiera, gli agenti di scorta sono accompagnati durante il servizio dagli agenti della Parte sul cui territorio operano e sono sottoposti al loro controllo. 4. Gli agenti di scorta possono portare la propria arma di servizio, alle condizioni di cui all'art. 32. 5. Lungo gli itinerari utilizzati dalle scorte, i veicoli impiegati sono sottoposti alle norme della circolazione stradale del territorio della Parte in cui operano. 6. Il presente articolo non si applica alle riammissioni, agli allontanamenti di stranieri in posizione irregolare e alle estradizioni.