(Accordo-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
                 Servizi di scorta transfrontalieri 
 
    1. Le Autorita' competenti possono autorizzare lo svolgimento nel
proprio territorio  di  servizi  di  scorta  a  personalita'  esposte
dell'altra Parte, secondo la propria normativa nazionale. 
    2. Per quanto attiene ai servizi di  scorta  che  interessano  la
zona di frontiera, essi devono essere  annunciati  al  centro  comune
prima del passaggio della frontiera;  quest'ultimo  dovra'  informare
immediatamente gli organismi nazionali competenti. 
    3. Dal momento del  passaggio  della  frontiera,  gli  agenti  di
scorta sono accompagnati durante il servizio dagli agenti della Parte
sul cui territorio operano e sono sottoposti al loro controllo. 
    4. Gli agenti di  scorta  possono  portare  la  propria  arma  di
servizio, alle condizioni di cui all'art. 32. 
    5.  Lungo  gli  itinerari  utilizzati  dalle  scorte,  i  veicoli
impiegati sono sottoposti alle norme della circolazione stradale  del
territorio della Parte in cui operano. 
    6. Il presente articolo non si applica  alle  riammissioni,  agli
allontanamenti  di  stranieri  in   posizione   irregolare   e   alle
estradizioni.