(Accordo-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
 
                           Organizzazione 
 
    1. Il centro comune, istituito ai sensi  del  Protocollo  del  17
settembre  2002  tra  la  Confederazione  Svizzera  e  la  Repubblica
italiana  relativo  all'istituzione  di  centri  di  cooperazione  di
polizia e doganale in prossimita' della frontiera  comune  delle  due
Parti, e' destinato ad accogliere personale  composto  da  agenti  di
entrambe le Parti. 
    2. Nell'ambito delle loro rispettive competenze,  gli  agenti  in
servizio  nel  centro  comune  lavorano  in  gruppo,   si   assistono
reciprocamente,  si   scambiano   informazioni   sulla   cooperazione
transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza
pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite  degli  organi
centrali nazionali e della cooperazione diretta.